Diritto Civile

In materia di diritto civile lo studio si occupa del diritto delle persone e di famiglia, di diritti reali sulla natura giuridica delle cose e sulla disciplina dei diritti di proprietĂ , di diritto delle obbligazioni e di diritto successorio.

 

 

Diritto delle persone e di famiglia

lo studio ha da sempre avuto una vocazione personale nei confronti della tutela dei diritti delle persone a garanzia di qualunque ipotesi di lesione di diritti che appartengono alla sfera personale di ogni cliente.

In ordine ai quali è maturata una notevole esperienza nel comprendere gli aspetti psicologici, sottesi alla protezione di tali diritti, con tutte le possibili e diverse sfaccettature nell’ambito delle varie problematiche che possono insorgere e che necessitano di un approccio empatico e comprensivo. Nello specifico, quando si tratta di rapporti interpersonali che si incrinano e devono essere definiti (separazioni, divorzi ed unioni civili) anche sotto il profilo giuridico, nonché quando si tratta di tutela dei diritti dei minori e la sfera dei diritti degli immigrati, con un occhio particolare alla loro integrazione, anche legale, secondo le leggi dello Stato italiano.

Diritti reali sulla natura giuridica delle cose e sulla disciplina dei diritti di proprietĂ 

lo studio si occupa di diritti soggettivi che attribuiscono al titolare (cliente) un potere immediato e assoluto sulla cosa. Il diritto reale è un diritto che ha per oggetto una cosa (res). Particolare dedizione viene posta a tutti i diritti reali che sono: l’assolutezza, cioè possono essere fatti valere erga omnes, contro tutti, e non solo contro l’alienante; l’immediatezza del potere sulla cosa, senza che sia necessaria la cooperazione di altri soggetti come, ad esempio, nelle obbligazioni; la tipicitĂ , cioè sono tali soltanto quelli stabiliti dalla legge (si parla di numero chiuso); la patrimonialitĂ , in quanto il contenuto è suscettibile di essere valutato economicamente.


All’interno della categoria dei diritti reali, ci prendiamo cura dei c.d. ius in re propria e quelli in re aliena: il primo tipo è rappresentato dal diritto di proprietĂ  (art. 832 del c.c.), mentre i secondi sono i diritti reali su cosa altrui, o diritti “limitati”, che si esercitano su cose di cui proprietario è un altro soggetto, con conseguente riduzione delle facoltĂ  concesse al titolare del diritto.

Siamo attenti alla tutela dei diritti reali su cosa altrui, che si distinguono in diritti di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione), da non confondere con i diritti personali di godimento, che richiedono sempre l’intervento di un altro soggetto (es. bene concesso in locazione); e diritti reali di garanzia, che costituiscono un vincolo giuridico sul bene per la tutela di un credito (pegno e ipoteca).


Evidenziamo l’importanza dei diritti reali su cosa altrui che sono caratterizzati dalla specialità, dalla limitatezza del contenuto del diritto, dalla possibilità di loro estinzione per non uso ventennale o per confusione (che si verifica quando il titolare di un diritto reale su cosa altrui diventa proprietario del bene).

Diritto delle obbligazioni

lo studio in materia di tutela dei diritti derivanti dalla nascita di un’obbligazione, che è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (il c.d. “debitore”) è vincolato ad eseguire una prestazione (e cioè a tenere un comportamento attivo di “dare o fare” od un comportamento negativo di “non fare”) suscettibile di valutazione economica (c.d. “patrimonialità della prestazione” indicata dall’art. 1174 c.c.) nei confronti di un altro soggetto (il c.d. “creditore”) pone attenzione a garantire i diritti che ne derivano a favore del cliente per le conseguenze che dalla violazione di esso possono derivarne.


L’obbligazione, infatti, si caratterizza quale rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (il c.d. “debitore”) è vincolato ad eseguire una prestazione (e cioè a tenere un comportamento attivo di “dare o fare” od un comportamento negativo di “non fare”) suscettibile di valutazione economica (c.d. “patrimonialità della prestazione” indicata dall’art. 1174 c.c.) nei confronti di un altro soggetto (il c.d. “creditore”).


Tali violazioni danno luogo a due diverse ipotesi: responsabilità contrattuale se il comportamento inadempiente viola l’obbligazione sorta dall’autonomia negoziale (art. 1218 c.c.) e, quindi, il regolamento di interessi disciplinato con un contratto tipico e/o atipico (sia nel senso di un inadempimento assoluto alla prestazione dovuta sia per un inesatto adempimento sia infine per un adempimento tardivo).


Alternativamente ad una responsabilità extracontrattuale (c.d. “responsabilità aquiliana”) tutte le volte in cui la responsabilità del debitore trova spunto in un comportamento (sia esso colposo per negligenza, imprudenza ed imperizia o doloso per il caso di comportamento assunto volontariamente con coscienza ovvero anche a titolo “oggettivo” secondo gli artt. 2048 / 2054 c.c. per i fatti posti in essere da altre persone o derivanti da cose con cui sia ha una specifica relazione) che, violando il precetto del neminem laedere, abbia determinato un “danno ingiusto”.

Diritto successorio

Anche la tutela dei diritti successori, materia che lo studio tratta da anni con notevole esperienza, necessita di particolari attenzioni ed attiene a quel complesso di norme che regolano le vicende riguardanti il patrimonio di una persona fisica per il periodo successivo alla sua morte, in altri termini una branca del diritto applicabile alla successione ereditaria, per mezzo della quale si realizza in maniera equa il subingresso di determinati, nuovi titolari nei rapporti giuridici trasmissibili che riguardavano il soggetto defunto, detto de cuius, quando era ancora in vita.

In tale delicata materia fonte di innumerevoli controversie, spesso tra parenti ed affini, lo studio pone alla peculiarità delle innumerevoli ipotesi di diritti nascenti in materia di cui i vari clienti richiedano la tutela, avvalendosi della competenza, tra l’altro, di un Notaio in Roma in linea con i principi fondanti dello studio (con ampia e conclamata esperienza internazionale) e con il quale vi è una collaborazione di oltre quindici anni, per la ricerca delle migliori soluzioni da proporre nell’alveo delle diverse fattispecie in esame.

Infatti, nel diritto ereditario i rapporti trasmissibili sono quelli che non si estinguono con la morte del soggetto. Quindi in via generale si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti (proprietà, altri diritti reali e le relative azioni), tranne quelli personalissimi come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, che si estinguono con la morte del loro titolare. Contratti e obbligazioni pure si trasmettono, purché non fondati sulle qualità personali della parte; così pure i rapporti inerenti all’azienda, di cui il de cuius fosse titolare.

Tutti i rapporti non patrimoniali, sia personalissimi (diritti della personalitĂ ), che familiari (matrimonio, potestĂ  parentale) si estinguono con la morte del titolare.